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NON RESIDENTI

Visto per soggiorni di breve durata per assistenza umanitaria internazionale

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Fonte consultata: 03/11/2026

Requisiti della domanda

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REPUBBLICA DI PANAMA

MINISTERO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SERVIZIO NAZIONALE MIGRAZIONE

REQUISITI PER RICHIEDERE IL VISTO PER SOGGIORNO BREVE ASSISTENZA UMANITARIA INTERNAZIONALE

Articolo 56: “Si basa sui principi e sui diritti contenuti nella Legge Diritti umani e umanitari internazionali per le vittime o colpiti da calamità naturali e da altre situazioni di emergenza che si presentano un rischio per la popolazione generale”.

Articolo 57: “Lo straniero che viene per conto di organizzazioni governative o organizzazioni non governative debitamente accreditati, che entrano nel Paese per favorire una gestione ordinata degli aiuti, raggiungere un utilizzo ottimale delle risorse da ridurre attraverso l’azione concentrazione nazionale, perdita di vite umane, danni alla proprietà e soluzioni all'emergenza che potrebbe sorgere quando il Ministero della Lo stabiliscono gli Affari Esteri”.

Articolo 58: Sarà esentato dagli obblighi di cui all'articolo 28 del Decreto Legge e della

articolo 17 del Decreto Dirigenziale 320, invece, è necessario fornire:

1. Lettera del Ministero degli Affari Esteri attestante l'assistenza umanitario, il tipo di aiuto e il tempo che l'Agenzia dovrà fornire Internazionale.

BASE GIURIDICA: Costituzione Politica della Repubblica di Panama, Decreto Legge 3 del 22 di febbraio 2008, del decreto dirigenziale n. 320 del 08 di agosto 2008, articolo 56, 57 e 58 come modificato dal decreto esecutivo n. 26 di 02 Marzo 2009, Legge 38 2000.